DICHIARAZIONE GENERATORI DI CALORE ED IMPIANTI TERMICI
Quali sono gli impianti di riscaldamento interessati:
Le istruzioni fornite nel volume si applicano specificamente agli impianti centrali di riscaldamento che utilizzano acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessiva dei focolai superiore a 116 kW. Più precisamente, è considerato “impianto centrale di riscaldamento” uno o più circuiti idraulici ad acqua calda sotto pressione, con vaso di espansione aperto o chiuso, servito da generatore singolo o disposto in batteria, da generatore modulare, da scambiatore di calore, e funzionante con combustibili solidi, liquidi o gassosi o con sorgenti termiche a rischio di surriscaldamento. Nei generatori di calore vanno incluse le caldaie, a fuoco diretto o non, alimentate da combustibile solido, liquido, gassoso e gli scambiatori di calore il cui primario è alimentato da fluido a temperatura superiore a 110°C. Da sottolineare che rientrano nelle attività previste dal decreto ministeriale unicamente gli impianti di riscaldamento asserviti ai cosiddetti “processi produttivi”, secondo quanto riportato nella definizione di attrezzatura di lavoro elencate all’art. 69, comma 1 lettera a) del decreto legislativo. 81/2008.
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